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giovedì 2 aprile 2015

“uno Stato sovrano sceglie liberamente quale valuta usare”


GIUSEPPE PALMA 





Un’eventuale uscita dall’Euro del nostro Paese andrebbe valutata anche – e soprattutto – tenendo conto di un importante principio del nostro ordinamento giuridico, ossia quello della Lex Monetae regolato dagli artt. 1277 e seguenti del codice civile.


In pratica lo Stato italiano, qualora decidesse di abbandonare l’Euro, dovrà applicare il principio della Lex Monetae in base al quale – scrive il prof. Alberto Bagnai – “uno Stato sovrano sceglie liberamente quale valuta usare”.

Ma andiamo per gradi. Leggiamo l’art. 1277 co. I e II c.c. “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”.


Questo articolo si applicherebbe qualora deflagrasse l’intera Eurozona con la conseguenza che non vi sarebbe più la moneta unica e quindi questa non avrebbe più corso legale in nessuno degli Stati che vi avevano aderito. In tal caso i pagamenti andrebbero fatti in moneta legale (ad esempio la nuova Lira) ragguagliata per valore all’Euro, e il rapporto di cambio sarebbe uno a uno (il cosiddettochangeover, cioè il cambio “in uscita” e non, come sostengono alcuni sprovveduti, il cambio “in entrata”).
Ciò detto, qualora vi fosse la deflagrazione di tutta l’Eurozona (e quindi la fine dell’Euro), per noi non ci sarebbero eccessivi problemi perché troverebbe applicazione la norma di cui all’art. 1277 c.c.! I problemi sorgerebbero invece – quanto meno in apparenza – qualora ad uscire fosse l’Italia con parallela sopravvivenza dell’Eurozona e della moneta unica.

A tal proposito leggiamo l’art. 1278 c.c. “Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.
In tal caso il debitore potrebbe optare di pagare in Euro (e ciò sarebbe una iattura) oppure in moneta legale (la nuova Lira), con il rischio della svalutazione di questa nuova moneta (svalutazione che in tal caso rappresenterebbe un’ulteriore iattura).
Attenzione però! La chiave di svolta ce la fornisce uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, ossia lex specialis derogat generali (la norma speciale deroga quella generale), richiamato espressamente e specificatamente in merito a questo tema dall’art. 1281 co. I c.c. “Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali”.

Bene! Cosa vuol dire? Ce lo spiega molto chiaramente il prof. Alberto Bagnai in un suo articolo: “Lo Stato ovviamente dovrà, nel decreto di uscita, prevedere una deroga all’art. 1278 c.c. stabilendo che i rapporti di debito e di credito in euro disciplinati dal Codice Civile saranno regolati in nuove lire al cambio previsto alla data del changeover (cioè uno a uno), e non a quella della scadenza del pagamento (che incorporerebbe la svalutazione). Perché dico ovviamente? Perché se non lo facesse condannerebbe all’insolvenza una quantità abnorme di famiglie e di imprese” 


Ciò premesso, chi fa “terrorismo mediatico” contro l’eventualità di un’uscita dell’Italia dall’Euro ignora il principio della Lex Monetae oppure, come credo, è in totale mala fede! Teniamo alta la guardia perché non vorrei che, in una votazione notturna o in un comma “nascosto” degli annuali mille-proroghe, Governo e/o Parlamento modifichino o esautorino gli artt. 1277 e seguenti del codice civile.

A tal proposito è bene inoltre che si presti la massima attenzione anche a coloro che – propinandoci soluzioni “miracolose” per uscire dalla crisi – parlano dei cosiddetti eurobond, cioè conversioni del nostro debito pubblico in titoli comuni. E’ pur vero che oggi il nostro debito pubblico è in Euro (che per noi è una moneta straniera perché dobbiamo addirittura prenderla in prestito dai mercati dei capitali privati), ma è altrettanto vero che esso è ancora regolato dalla giurisdizione italiana, mentre – come scrive il prof. Antonio Maria Rinaldi – “con la conversione in emissioni comuni (eurobond), si tramuterebbe in giurisdizione internazionale e non più convertibile in valuta nazionale in caso di uscita poiché non più applicabile il principio di Lex Monetae previsto dagli artt.1277 e 1278 del nostro codice civile. Si tratterebbe dell’abdicazione più totale di qualsiasi residuo di sovranità […]” (http://www.formiche.net/2014/04/08/ecco-cosa-ci-aspetta-le-elezioni-europee-il-micidiale-erf/).

Inoltre, qualora l’Italia decidesse di uscire dall’Euro, dovrebbe immediatamente imporre la tassazione in nuova moneta nazionale (es. nuova Lira), esigendo dai cittadini – per il pagamento delle tasse – solo ed esclusivamente quella moneta: in tal modo tutti i cittadini italiani – e più in generale tutti i soggetti economici – sarebbero costretti a cercarsi la nuova moneta (cioè la nuova Lira) al fine di pagare le tasse (su tale questione sia il giornalista economico Paolo Barnard che la ME-MMT sono molto chiari). Prima di questo passaggio è tuttavia necessario che lo Stato prima spenda e poi tassi, altrimenti i soggetti economici non saprebbero come andarsi a procurare la moneta per pagare le tasse con la nuova valuta.

Ciò detto, concedetemi una “divagazione tematica”: quando lo Stato tassa dopo aver speso, può decidere di lasciare una parte di quella spesa ai cittadini (tassando meno di quanto ha speso, quindi spendendo a deficit), che costituisce ricchezza concreta per la collettività! Ecco perché il vincolo del pareggio di bilancio è un crimine: se lo Stato si auto-impone il pareggio di bilancio (addirittura per Costituzione come ha fatto l’Italia nel 2012), deve tassare in misura equivalente a quanto ha speso, lasciando ZERO ricchezza ai cittadini. E medesimo discorso andrebbe fatto anche in merito ai vincoli capestro contenuti nel Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria), la cui ratifica è stata autorizzata dal nostro Parlamento nel luglio del 2012. Il Fiscal Compact, infatti, in aperto contrasto sia con il Trattato di Maastricht che con il cosiddetto Trattato di Lisbona, prevede – tra le altre scempiaggini – l’obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL). Questa misura impone a ciascuno degli Stati firmatari di non poter più spendere a deficit, lasciando quindi ZERO – dico ZERO – ricchezza ai cittadini!

Se oggi critichiamo giustamente il famigerato parametro del 3% del rapporto deficit/PIL, sappiate che dall’anno prossimo – al più tardi dal 2017 – non ci resterà più neppure quello!

Alla luce di tutto quanto sinora premesso appare quindi evidente che l’uscita dell’Italia dall’Euro – qualora avvenisse attraverso un uso corretto del principio della Lex Monetae – non rappresenti affatto un problema, tuttavia – ed è bene chiarirsi sul punto – il solo abbandono della moneta unica non sarebbe una soluzione di per sé sufficiente a risolvere i nostri problemi, infatti – a mio modesto parere – andrebbero adottate ulteriori ed urgenti misure come ad esempio: a) abrogare senza più alcun ulteriore ritardo, attraverso la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost., la norma costituzionale che prevede il vincolo del pareggio di bilancio (occorre cioè cancellare l’art. 81 Cost. novellato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1); b) denunciare i Trattati dell’UE (facoltà consentita espressamente dall’art. 50 TUE); c) pianificare e realizzare un piano di piena occupazione; d) superare definitivamente lo scellerato “divorzio” tra la Banca d’Italia e il Ministero del Tesoro avvenuto nel 1981; e) ripristinare concretamente i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale.

Giuseppe Palma 

Fonte scenari economici

venerdì 13 marzo 2015

Si apra l'€sipario... Voce narrante: Giuseppe Palma


T€ATRO TRAG€DIA



LIBRETTO:

•    ATTORI: Parlamento italiano (attore principale: Partito Democratico) e due Governi italiani non eletti democraticamente (Governo Monti e Governo Renzi);
•    SCENEGGIATURA a cura di: multinazionali, banche private, Commissione Trilaterale e GruppoBilderberg;
•    MUSICHE E TESTI a cura di: intellettuali di sinistra e stampa di regime;
•    REGIA: Unione Europea.


VOCE NARRANTE:

Ho scritto molto su questa moneta unica. E molto sono riuscito a dimostrare su come questo Euro rappresenti un crimine contro l’Umanità. Ricordate il mio libro “Il Male Assoluto…”? Oppure il mio articolo “I gravissimi aspetti di criticità dell’Euro spiegati a mia figlia di un anno”?
Bene. Si diano per letti e conosciuti i contenuti dei testi appena indicati.
Ciò detto, ritengo tuttavia fare una breve premessa che riassuma – in breve – il crimine dell’Euro.
Abbiamo già visto come gli Stati dell’Eurozona siano costretti – non avendo più sovranità monetaria – a doversi andare a cercare la moneta. Per chi ancora non avesse chiaro il concetto, lo rispiego. Tutti i 19 Stati europei che hanno aderito all’Euro devono cercarsi la moneta, e lo possono fare solo in due modi: a) andandola a prendere dalle tasche dei cittadini (attraverso l’aumento e/o l’introduzione di nuove tasse ed imposte; attraverso l’introduzione di strumenti giacobini di accertamento fiscale; limitando l’uso del denaro contante in modo da condurre una lotta terroristica all’evasione fiscale; tagliando le voci di spesa pubblica più sensibili come la sanità, la giustizia, la scuola, le pensioni etc…); b) prendendola in prestito dai mercati dei capitali privati (es. dalle banche private) ai quali lo Stato richiedente deve restituirla gravata dagli interessi, tassi stabiliti unilateralmente a seconda del grado di affidabilità di ciascuno Stato.
Ma v’è di più: la fissazione, nel 1999, dei tassi di cambio irrevocabili tra l’Euro e ciascuna moneta nazionale degli Stati aderenti ha maggiormente aggravato la situazione. Nei periodi di crisi del passato era abitudine, soprattutto dell’Italia, operare “aggiustamenti” sul cambio al fine di svalutare la propria moneta nazionale rispetto alle altre valute allo scopo di tornare ad essere competitivi, quindi i prezzi delle merci da esportare si abbassavano con il conseguente aumento delle esportazioni, pertanto le aziende – vedendo che le merci prodotte venivano acquistate – non erano costrette né a licenziare né a ridurre i salari (anzi, erano addirittura invogliate ad assumere nuovo personale).
Oggi con questo Euro, non potendo più utilizzare la leva della svalutazione monetaria, tutti gli Stati dell’Eurozona sono costretti – per essere competitivi – a svalutare il lavoro, quindi a ridurre i salari e la qualità dell’occupazione (ossia le tutele contrattuali e i diritti dei lavoratori).
Il tutto contornato da una Banca Centrale Europea (BCE) che non funge affatto da prestatrice di ultima istanza (cioè non si rende garante e quindi non acquista l’intero ammontare dei debiti pubblici di ciascuno degli Stati dell’Eurozona), lasciando che siano i cittadini a svolgere la predetta funzione.
Ciò premesso, al fine di salvare l’Euro (e tutto il corollario che vi è attorno) l’Unione Europea ha prima chiesto – e poi imposto – a ciascuno Stato dell’Eurozona di provvedere a radicali riforme strutturali soprattutto in merito alle legislazioni nazionali sul lavoro, ritenute da Bruxelles, Berlino e Francoforte troppo garantiste e quindi ostative allo strumento della svalutazione del lavoro, strumento ritenuto necessario – come ho già scritto – affinché gli Stati della zona euro tornino ad essere competitivi!
Ed è proprio in questa cornice che si collocano le vulgate del “ce lo chiede l’Europa” o “ci vuole più Europa”.
In Italia esisteva (infatti oggi non esiste praticamente più) una legislazione sul lavoro figlia delle aspre lotte sociali degli anni Sessanta che tutelava soprattutto il lavoratore, quindi il suo salario, i suoi diritti e la tendenziale stabilità del suo impiego (vedesi ad esempio lo Statuto dei Lavoratori – Legge n. 300/1970).
Ma commetterei un errore – un gravissimo errore – se scrivessi che i diritti dei lavoratori sono frutto delle sole lotte sociali degli anni Sessanta, infatti bisogna tornare indietro fino all’immediato dopoguerra, quando il nostro Paese si dotò di una Carta fondamentale dello Stato definita, non a caso, la più bella del mondo. La nostra Costituzione, infatti, fonda la Repubblica italiana sul lavoro (art. 1 co. I Cost. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”), quindi – per dirla con parole semplici – non esiste lo Stato italiano se esso non può fondarsi sul lavoro. Punto. E’ un concetto che non ammette repliche né interpretazioni differenti. Questa era l’esatta volontà dei nostri Padri costituenti. Non soddisfatta, l’Assemblea Costituente inserì nei Principi Fondamentali della Carta anche l’art. 4 (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”), mentre nella Parte I – tra gli altri – l’art. 36 (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”).
L’Unione Europea e i suoi Trattati, come ho già ampliamente dimostrato nei miei libri e articoli precedenti, tradiscono vigliaccamente i suddetti principi a tal punto da farli diventare lettera morta. Ne è un esempio la vile costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio avvenuta sotto un pressante ricatto dell’UE e per mano di un Parlamento italiano sordo e schiavo nella primavera del 2012, dopo che il Presidente del Consiglio Mario Monti aveva sottoscritto il cosiddetto Fiscal Compact nel marzo di quello stesso anno (a tal proposito, leggete questo mio articolo: http://scenarieconomici.it/incompatibilita-art-1-costituzione-pareggio-bilancio-giuseppe-palma/). In pratica, per dirla con parole semplici, con la nuova formulazione dell’art. 81 Cost. lo Stato italiano si è imposto il divieto di far leva sulla possibilità di indebitamento al fine di creare piena occupazione, in aperto contrasto con gli artt. 1 e 4 della Costituzione. Un crimine che, in epoche differenti, avrebbe giustificato quanto meno un’incriminazione di tutti i membri del Parlamento e del Governo di tenere intelligenze con lo straniero allo scopo di sovvertire l’ordine costituzionale.
Ciononostante, l’Europa non era – e non è – per nulla soddisfatta. Bisogna distruggere ogni diritto connesso al lavoro, altrimenti saltano sia l’Euro che l’intera struttura eurocratica disegnata dai Trattati dell’UE.
Dal novembre 2011 in avanti tre Presidenti del Consiglio privi di legittimazione democratica (Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi) – con la complicità di un Parlamento (XVIa e XVIIa Legislatura) schiavo, composto di nominati e pesantemente delegittimato da una pronuncia di incostituzionalità della legge elettorale con la quale è stato eletto – hanno portato a compimento questo crimine. In che modo? In QUATTRO ATTI, come se si trattasse – e forse lo è – di una tragedia greca (giuro, nessun doppio senso).

SI APRA IL SIPARIO:

•    PRIMO ATTO: il 2 marzo 2012 venticinque Stati dell’Unione Europea (ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca) sottoscrivono il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria), il quale prevede principalmente: a) una significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL al ritmo di un ventesimo all’anno (5%), fino al raggiungimento del rapporto del 60% sul PIL nell’arco di vent’anni; b) l’obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio; c) l’obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL);

•    SECONDO ATTO: nell’aprile 2012 (Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), attraverso la procedura aggravata prevista dall’art. 138 della Costituzione, il Parlamento italiano – sotto il ricatto/imbroglio dello spread – inserisce definitivamente in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio (nuova formulazione dell’art. 81 Cost.), e lo fa a larghissima maggioranza in modo tale da evitare un’eventuale bocciatura da parte di un referendum popolare di tipo confermativo. Quali forze politiche parlamentari votano in favore della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio? PD, PDL e UDC, le stesse che appoggiano incondizionatamente il Governo tecnico presieduto dal prof. Monti. L’Italia è l’unico Paese tra i venticinque firmatari del Fiscal Compact ad inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio. Nel luglio di quello stesso anno, come se quanto premesso non fosse già di per sé sufficiente a massacrare un intero popolo, il Parlamento – nel giro di una settimana – vota a larga maggioranza la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato intergovernativo di cui sopra (il cosiddetto Fiscal Compact);

•    TERZO ATTO: il Governo Monti (e più nello specifico il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero) elabora una prima riforma del lavoro che abroga la norma che consente al giudice di ordinare all’impresa il reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo (ossia per cause cosiddette economiche), prevedendo unicamente una tutela di tipo risarcitoria che va da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità. E’ l’inizio dello smantellamento dei diritti. Trattasi della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Quali forze politiche parlamentari approvano la suddetta riforma? PD, PDL e UDC;

•    QUARTO ATTO: l’attuale Governo presieduto dal Segretario del PD Matteo Renzi – non senza aspre critiche interne al proprio partito – elabora un’ulteriore riforma del lavoro denominata Jobs Act (così i lavoratori non ci capiscono nulla ed è più facile illuderli) che smantella definitivamente la tutela del reintegro. Il Parlamento approva una legge delega (Legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successivamente il Governo emana i cosiddetti decreti attuativi. In parole semplici, la tutela del reintegro viene mantenuta solo in pochissimi casi, vale a dire solo per le seguenti tipologie di licenziamenti ritenuti illegittimi: a) licenziamenti discriminatori (non esiste al mondo un solo imprenditore che si sognerebbe di scrivere sulla lettera di licenziamento che il motivo è, ad esempio, il sesso del lavoratore o il colore della sua pelle); b) licenziamenti nulli, cioè quelli intimati senza l’osservanza delle norme di legge (è sufficiente recarsi da un buon avvocato per non commettere errori); c) licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (cioè quelli cosiddetti disciplinari) per i quali il giudice ritenga che il fatto materiale contestato al lavoratore sia insussistente. Badate bene al tenore letterale della norma: “INSUSSISTENZA del fatto materiale contestato al lavoratore” (art. 3 co. II del Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti)! In pratica, nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa sia ritenuto ad esempio sproporzionato (cioè il fatto contestato al lavoratore sussiste ma la sanzione del licenziamento è ritenuta sproporzionata), il giudice non potrà più disporre che l’imprenditore provveda alla reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro, bensì potrà riconoscere a quest’ultimo soltanto la tutela risarcitoria (di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità). Pazzesco, ma siamo tornati indietro di 130-140 anni! Infine, per quel che concerne i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (vale a dire quelli cosiddetti economici), resta in ogni caso la sola tutela risarcitoria (anch’essa di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità). Per chi non l’avesse ancora capito, il quarto atto di questa tragedia è recitato da attori che amano definirsi di sinistra, una finta ed ipocrita sinistra di ispirazione social-democratica ed europea incarnata da quel Partito Democratico che sostiene di essere l’erede legittimo del vecchio e glorioso PCI.

SI CHIUDA IL SIPARIO.
Applausi scroscianti da parte del pubblico!!!




Ecco dimostrato, seppur molto brevemente e con un linguaggio comprensibile a tutti, uno dei più efferati crimini dell’Euro.
Vi prego, contestatemi nel merito (se ci riuscite), ma non dite che non avete capito o che ho scritto falsità. Non sarebbe onesto da parte vostra…

Buonanotte popolo. Ci vediamo alla prossima tragedia.
Ah, dimenticavo: silenzio in teatro!


Giuseppe PALMA

venerdì 27 febbraio 2015

Ho scritto una e-mail al Presidente del Consiglio...

LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Giuseppe Pama

Laureatosi in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) nel febbraio 2005 presso l’Università degli Studi di Lecce, consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 04.11.2008. Dal 20.01.2009 è iscritto all’Ordine degli Avv.ti di Brindisi. Nel luglio 2006 consegue a Roma un Master post-laurea in “Sviluppo delle Risorse Umane” (selezione del personale e formazione formatori).



"Ho scritto una e-mail al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi".

Dopo avergli fatto omaggio, in formato pdf, della seconda edizione del mio ultimo libro intitolato "IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L'incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell'UE. Aspetti di criticità dell'Euro", gli ho posto seriamente la QUESTIONE UE - EURO.

QUI DI SEGUITO RIPORTO IL TESTO DELLA MAIL:

"[...] Non ti scrivo solo per farTi omaggio del libro, ma anche per porti la questione UE - Euro:


Come ben sai, su UNIONE EUROPEA ed EURO (e non solo) la pensiamo diversamente (siamo su fronti completamente opposti), tuttavia mi auguro che Tu possa prendere coscienza di quanto è accaduto - e sta accadendo - in modo tale da poter avviare un percorso concreto che miri a spezzare le catene di questa terribile gabbia a causa della quale l'Italia e gli italiani sono destinati a morte certa.
Poni fine a questo massacro!


Siamo il Paese dell'arte, della bellezza, delle capacità individuali... non possiamo più continuare a vivere in un sistema dove la sovranità popolare e la democrazia vengono continuamente ed illegittimamente cedute ad un ristretto gruppo di potere sovranazionale che nulla ha a che fare con gli interessi del popolo.

Abbiamo constatato sulla nostra pelle cos'è questa Unione Europea: un'accozzaglia di vigliacchi assoldati dal potere finanziario che, attraverso ripetuti ricatti, ci impongono il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione, i parametri capestro dei Trattati ed una moneta straniera che dobbiamo prendere in prestito dai mercati dei capitali privati e restituire con gli interessi, massacrando famiglie ed imprese. 


E' una follia! Poni fine a questo massacro!


Tu oggi sei il Presidente del Consiglio dei ministri del mio Paese, quindi è a Te che rivolgo questo appello: usciamo da questa gabbia e riappropriamoci della nostra libertà e della nostra sovranità, ristabilendo anzitutto e concretamente la DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE.

Ti saluto.

Giuseppe PALMA".




L’Avv. Palma ha sinora scritto e pubblicato parecchi libri, tra i quali si ricordano: a) “La Rivoluzione francese e i giorni nostri. Dall’Ancien Règime alla nuova Aristocrazia europea. I danni causati dal giustizialismo, dalla cultura del sospetto e dall’uso improprio della giustizia: ieri come oggi” – Editrice GDS, ottobre 2013; b) “Waterloo. Misteri, verità e leggende sull’ultima battaglia di Napoleone… E non solo” – Editrice GDS, luglio 2012; c) “L’Altro Duce. Benito Mussolini e Fascismo. Le verità nascoste” – Il Cerchio Iniziative Editoriali, settembre 2012; d) “Progetto di riforma alla Parte Seconda della Costituzione italiana. Semipresidenzialismo e fine del bicameralismo” – Editrice GDS, maggio 2013; e) “La dittatura dell’Europa e dell’Euro. Viaggio breve nel tessuto dell’Eurocrazia” – Editrice GDS (nuova edizione aggiornata, integrata e corretta dell’agosto 2014, disponibile gratuitamente in pdf sul presente sito) e f) “Il male assoluto. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro” – Editrice GDS, ottobre 2014; oltre a numerosissimi articoli (ad oggi più di venti) in materia giuridica, storico-giuridica ed economica pubblicati su Riviste elettroniche di primaria importanza. Di non minore interesse sono anche i suoi saggi letterari, vale a dire “Dante Alighieri e la cultura dell’amore […]” e “Sull’Infinito di Leopardi […]”, entrambi editi da GDS Edizioni nel luglio 2010. Insieme all’Avv. Marco Mori è iscritto all’Associazione Ris.co.s.sa. Italiana – Diritto e Economia per la Democrazia.




per la fotografia

giovedì 12 febbraio 2015

...è il fiore sorto dal profondo di un terreno coltivato di morti e sangue



COSTITUZIONI NAZIONALI €' SANGU€ VERSATO


siamo stati traditi

Oggi posto il regalo del Prof. Giuseppe Palma, un estratto del suo libro "Il Male assoluto".
Personalmente letto e continuo a consigliarlo a tutti quelli che vogliono come me,  avere una visione più chiara di quanto sta accadendo oggi a tutti noi, facenti parte del "progetto U€"

Giuseppe Palma:

"La maggior parte delle Costituzioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sono il frutto del sangue versato da ciascun popolo durante circa sei anni di crimini ed atrocità di cui l’Umanità è ancora oggi scossa e provata. Tra queste Costituzioni c’è anche la nostra (elaborata ed approvata da un’Assemblea Costituente eletta direttamente dal popolo), la quale nasce sia come reazione a circa vent’anni di fascismo, sia come reazione all’occupazione tedesca. E’ tuttavia un’argomentazione approssimativa quella di considerare la nostra Costituzione come mera espressione di reazione a quanto predetto; ritengo, infatti, che le radici della nostra Carta fondamentale dello Stato siano molto più antiche, tant’è che nel mio ultimo libro 

“IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato diDiritto alla modernità Restauratrice […]” – (Editrice GDS, 2014) ho scritto:

“[…] la nostra Costituzione è frutto non solo della lotta al nazi-fascismo (argomentazione fin troppo riduttiva), ma è anche il risultato di ben due secoli di lotte e sofferenze, è il fiore sorto dal profondo di un terreno coltivato di morti e sangue, il riflesso degli ideali e delle lotte che vanno dai primi moti rivoluzionari del 1820-21 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è il prodotto del sangue sgorgato dal petto di Goffredo Mameli e della sofferenza patita da Giuseppe Mazzini, è la proiezione dei versi del Marzo 1821 di Alessandro Manzoni e delle parole de La Leggenda del Piave di Giovanni Ermete Gaeta, è l’eredità del sangue versato durante la Grande Guerra dai Ragazzi del 99’ e delle preghiere di tutte le madri che durante l’occupazione tedesca affidavano le anime dei propri figli a Dio … la nostra Costituzione nasce quindi da un urlo antico, forse ancor più antico di quanto ho premesso, tant’è che sono convinto che bisogna ricercare le nostre radici comuni di resistenza all’oppressione addirittura nel momento in cui Roma cade sotto le spade dei barbari! Un autentico grido di dolore che un intero popolo vede terminare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948. Questa, e non altro, è la nostra Costituzione!”. Non potendo in questa sede, per ovvi “limiti editoriali”, sviluppare a pieno l’intero argomento del rapporto tra i Trattati dell’UE e la nostra Costituzione, mi limiterò a riportare solo un esempio, cioè quello dell’esercizio della FUNZIONE LEGISLATIVA (ossia il potere di fare le leggi) a livello europeo, e quindi – molto in breve – il rapporto tra la produzione legislativa sovranazionale e quella nazionale. Premessa. Un numero elevato di esseri umani deceduti nel periodo che va dalla Rivoluzione francese alla Seconda Guerra Mondiale (passando dai moti rivoluzionari dell’Ottocento), sono morti anche per questo motivo: assegnare ad un Parlamento eletto direttamente dal popolo il potere esclusivo di esercitare la funzione legislativa, cioè il potere esclusivo di fare le leggi! Bene. Se in Francia la Rivoluzione partorì la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789) e la Costituzione del 1791 (ed entrambe andavano in questo senso), in Italia – dopo i moti del 1848 – il regno di Sardegna concesse lo Statuto Albertino (anch’esso assegnava la funzione legislativa al Parlamento), mentre a Roma – nel 1849 – accadde qualcosa di più grande: la Repubblica Romana di Mazzini concepì una Carta fondamentale dello Stato che sarà la Madre morale e giuridica della nostra Costituzione vigente. La Costituzione della Repubblica Romana fu discussa ed approvata (sotto il cannoneggiamento francese) da un’Assemblea Costituente democraticamente eletta a suffragio universale e diretto, e in essa era previsto che l’esercizio della funzione legislativa dovesse spettare unicamente ad un’Assemblea eletta dal popolo a suffragio universale e diretto. Arriviamo quindi alla nostra Costituzione vigente (quella entrata in vigore il 1° gennaio 1948), la quale, riprendendo idealmente la Costituzione della Repubblica Romana, prevede nella sua Parte II che l’esercizio della funzione legislativa spetti esclusivamente ad un Parlamento eletto dal popolo a suffragio universale e diretto (fatta eccezione per i casi del decreto legge e del decreto legislativo – di competenza del Governo – che comunque si collocano in una cornice fiduciaria tra potere legislativo ed esecutivo), in un sistema di bicameralismo perfetto (cioè un progetto o un disegno di legge che vogliano diventare legge, devono essere approvati nel medesimo testo sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica)… Questa, molto in breve, una delle conquiste democratiche costate centinaia di milioni di morti… Riepilogando quanto sopra premesso, e prendendo ad esempio il nostro ordinamento costituzionale, uno degli elementi più importanti sotto l’aspetto dell’esercizio della funzione legislativa è il seguente: perché un progetto o un disegno di legge diventino legge (e quindi producano effetti giuridici), oltre a dover superare il doppio passaggio parlamentare (il cosiddetto bicameralismo paritario), devono percorrere una procedura democratica dettata a tutela delle minoranze, così come stabilito dagli artt. 70 e segg. della Costituzione… In pratica, perché i cittadini italiani siano destinatari dell’applicazione di norme giuridiche (le leggi), queste devono essere esclusiva espressione della volontà di un Parlamento eletto direttamente dal popolo, in modo tale che quest’ultimo abbia un controllo di natura elettorale e politica sul Parlamento stesso… e per come è scritta la nostra Costituzione, le procedure di adozione delle leggi garantiscono ampiamente anche le minoranze. Infine, una volta terminato l’iter di formazione delle leggi, queste sono sottoposte alla promulgazione del Presidente della Repubblica, il quale può esercitare la facoltà del rinvio al fine di chiedere alle Camere una nuova deliberazione. Non contenta, l’Assemblea Costituente introdusse anche un controllo postumo sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge, assegnando alla Corte Costituzionale il potere di giudicare sulla conformità di una legge – o di un atto avente forza di legge – al dettato costituzionale. Non è un caso, infatti, che la nostra Costituzione sia definita la più bella e la più democratica del mondo; ma una meraviglia del genere (al pari di tutte le Costituzioni degli Stati membri dell’UE) dava e da fastidio al nuovo Ancien Régime rappresentato da questa Unione Europea. I Trattati dell’UE (quindi dal Trattato di Maastricht in poi) hanno – di fatto – sospeso l’efficacia delle Costituzioni degli Stati membri dell’Unione, e in primis hanno reso inefficace il sacrosanto principio che la funzione legislativa spetti esclusivamente ad un Parlamento eletto direttamente dal popolo. Infatti, come previsto – da ultimo – dal cosiddetto Trattato di Lisbona (che non è un unico Trattato ma è un’accozzaglia di norme incomprensibili e scoordinate tra di loro con le quali si sono riformati due precedenti Trattati), la funzione legislativa a livello europeo non spetta più al solo Parlamento, bensì congiuntamente a due organi, vale a dire al Consiglio dell’UE (altrimenti detto Consiglio o Consiglio dei Ministri, un organismo non eletto dal popolo e composto – a livello ministeriale – da un membro per ciascuno Stato membro) e al Parlamento europeo (composto da deputati eletti direttamente dai cittadini di ciascuno degli Stati membri dell’UE), ed entrambi la esercitano (cioè fanno le leggi europee) in una procedura congiunta di adozione dell’atto giuridico dell’Unione. Fin qui, almeno apparentemente, non ci sarebbe nulla di eccessivamente preoccupante, e invece adesso capirete come la democrazia è stata tradita e calpestata dai Trattati europei. Attraverso diverse pronunce susseguitesi nei decenni da parte della nostra Corte Costituzionale (che con gli anni è diventata uno strumento di potere al servizio della dittatura oligarchica dell’UE), gli atti giuridici dell’Unione Europea (mi riferisco in questo caso specifico al Regolamento dell’UE) sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, e, in caso di contrasto tra un Regolamento dell’UE e una legge approvata da ciascun Parlamento nazionale, il primo (cioè il Regolamento) prevale sulla norma di diritto interno, cioè sulla legge nazionale. In altre parole, le Fonti del diritto europeo derivato (Regolamenti, Direttive etc…) si collocano – nella scala gerarchica delle Fonti del Diritto – su di un livello superiore rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge approvati da ciascun Parlamento nazionale, quindi le leggi nazionali (cioè quelle approvate secondo le procedure democratiche previste ad esempio dalla nostra Costituzione), di fronte ad un contrasto con gli atti giuridici dell’UE, devono essere disapplicate direttamente dal giudice nazionale, cioè perdono di efficacia ad esclusivo vantaggio della normativa europea (approvata come vedremo più avanti). Per di più il Regolamento dell’UE, perché produca i suoi effetti giuridici direttamente vincolanti in ciascuno degli Stati membri dell’Unione, non necessita né di una ratifica (come avviene invece per i Trattati internazionali) né di alcuna procedura di recepimento da parte dei Parlamenti nazionali (come avviene ad esempio nel caso delle Direttive). Come ho scritto pocanzi, gli atti giuridici dell’UE (che, ripeto, superano le leggi nazionali) sono adottati dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo attraverso una procedura congiunta di adozione dell’atto. Questa procedura congiunta (limitandomi a spiegare brevemente solo quella ordinaria) è composta di quattro fasi (tre più quella dell’eventuale conciliazione che rappresenta la terza fase). In pratica, accade questo: la Commissione europea (un organo potentissimo non eletto e che esercita il potere esecutivo, quindi rappresenta il Governo dell’UE) presenta sia al Consiglio dell’UE che al Parlamento europeo le proposte degli atti giuridici da adottare. A questo punto (facendola molto breve perché le quattro fasi della procedura ordinaria sono difficilissime da spiegare in poche righe) il Parlamento europeo, per poter presentare emendamenti alle proposte della Commissione o eventualmente respingere o emendare le posizioni del Consiglio, necessita (in ogni caso) di un voto della maggioranza dei suoi componenti, cioè il Parlamento europeo ha il potere di emendare una proposta della Commissione o respingere la posizione espressa dal Consiglio solo con un voto a maggioranza assoluta dei suoi membri (50% + 1 dei componenti l’Assemblea)! Pazzesco, ma è così! E non è finita qui. Qualora la seconda fase della procedura ordinaria si concluda con un nulla di fatto, i Trattati prevedono una terza fase (cosiddetta di conciliazione) dove pochissimi membri del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo si siedono attorno ad un tavolo per mettersi d’accordo sul contenuto dell’atto giuridico da adottare; atto che (se trattasi di un Regolamento) sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza alcuna ratifica né recepimento da parte dei Parlamenti nazionali! Se questa non è Oligarchia allo stato puro, ditemi che cos’è! Ciò detto, la funzione legislativa dell’UE (che come abbiamo visto incide direttamente sulla vita di tutti i cittadini europei e supera il frutto della funzione legislativa degli Stati membri) è esercitata congiuntamente da un Parlamento eletto direttamente dai cittadini di ciascuno Stato membro (che però, per “dire la sua”, deve necessariamente esprimersi a maggioranza assoluta dei suoi membri, e, semmai avesse l’indipendenza di “ribellarsi”, lo si fa sedere a tavolino nella segrete stanze) e da un organo – il Consiglio dell’UE – non eletto da nessuno e composto dai ministri di ciascuno Stato membro competenti per materia. Per quanto concerne, invece, l’iniziativa legislativa (cioè il potere della proposta degli atti giuridici da adottare), essa è esercitata dalla Commissione europea (il Governo dell’Unione, composto da soggetti non eletti e nominati da ciascuno degli Stati membri): a tal proposito qualcuno potrebbe obiettare che pure la Costituzione italiana assegna l’iniziativa legislativa anche al Governo (il quale può presentare alle Camere propri disegni di legge), ma il Governo italiano è legittimato ad esercitare le sue funzioni solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto un voto di fiducia (per appello nominale) da parte di entrambi i rami del Parlamento. In Europa, invece, non è esattamente così: la Commissione europea non è destinataria di un vero e proprio voto di fiducia da parte del Parlamento europeo, infatti quest’ultimo elegge il Presidente della Commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri (tenendo ovviamente conto del risultato delle elezioni europee), ma solo dopo mesi esprime un voto di approvazione nei confronti dell’intera Commissione, voto che non equivale – tecnicamente – ad un voto di fiducia come quello che conosciamo noi nel nostro ordinamento costituzionale. Medesimo discorso va fatto anche per un eventuale “voto di sfiducia”, che i Trattati definiscono “mozione di censura”, la quale può essere, sì, votata dal Parlamento europeo nei confronti della Commissione (e produce l’effetto delle dimissioni di quest’ultima), ma nella pratica è del tutto irrealizzabile perché occorre che la mozione stessa sia approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dall’aula, sempre che il risultato non sia inferiore alla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento! Tutto ciò premesso, appare dunque evidente come i Trattati dell’UE abbiano svuotato non solo le Costituzioni degli Stati membri, ma anche il Parlamento europeo, il quale non solo non esercita a pieno la funzione legislativa che è propria di un’Assemblea eletta direttamente dal popolo (principio costato centinaia di milioni di morti), ma non vota e non revoca – nella sostanza – la fiducia alla Commissione! Ciò detto, il sangue versato dalla Rivoluzione francese in avanti è stato vergognosamente tradito e calpestato da questa UE e dai suoi Trattati. Era la fine del 1997, e avevo da pochi mesi iniziato a frequentare il primo anno di Giurisprudenza all’Università di Lecce. Ricordo – come se fosse ieri – che il mio professore di Diritto Costituzionale diceva sempre che la nostra Costituzione è la Madre delle Fonti del diritto, e che anche i Trattati europei (nello specifico le leggi di autorizzazione alla loro ratifica approvate dal nostro Parlamento) le debbono essere conformi. Lascio al lettore ogni libero commento!   E’ dunque giunta l’ora che il popolo si svegli e prenda coscienza!"



grazie Avv. :-)


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