COSTITUZIONI NAZIONALI €' SANGU€ VERSATO
siamo stati traditi
Oggi posto il regalo del Prof. Giuseppe Palma, un estratto del suo libro "Il Male assoluto".
Personalmente letto e continuo a consigliarlo a tutti quelli che vogliono come me, avere una visione più chiara di quanto sta accadendo oggi a tutti noi, facenti parte del "progetto U€"
Giuseppe Palma:
"La maggior parte delle Costituzioni nazionali degli Stati
membri dell’Unione Europea sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sono il
frutto del sangue versato da ciascun popolo durante circa sei anni di crimini
ed atrocità di cui l’Umanità è ancora oggi scossa e provata. Tra queste
Costituzioni c’è anche la nostra (elaborata ed approvata da un’Assemblea
Costituente eletta direttamente dal popolo), la quale nasce sia come reazione a
circa vent’anni di fascismo, sia come reazione all’occupazione tedesca. E’
tuttavia un’argomentazione approssimativa quella di considerare la nostra
Costituzione come mera espressione di reazione a quanto predetto; ritengo,
infatti, che le radici della nostra Carta fondamentale dello Stato siano molto
più antiche, tant’è che nel mio ultimo libro
“IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato diDiritto alla modernità Restauratrice […]” – (Editrice GDS, 2014) ho scritto:
“[…] la nostra Costituzione è frutto non solo della lotta al nazi-fascismo
(argomentazione fin troppo riduttiva), ma è anche il risultato di ben due
secoli di lotte e sofferenze, è il fiore sorto dal profondo di un terreno
coltivato di morti e sangue, il riflesso degli ideali e delle lotte che vanno
dai primi moti rivoluzionari del 1820-21 alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, è il prodotto del sangue sgorgato dal petto di Goffredo Mameli e
della sofferenza patita da Giuseppe Mazzini, è la proiezione dei versi del
Marzo 1821 di Alessandro Manzoni e delle parole de La Leggenda del Piave di
Giovanni Ermete Gaeta, è l’eredità del sangue versato durante la Grande Guerra
dai Ragazzi del 99’ e delle preghiere di tutte le madri che durante
l’occupazione tedesca affidavano le anime dei propri figli a Dio … la nostra
Costituzione nasce quindi da un urlo antico, forse ancor più antico di quanto
ho premesso, tant’è che sono convinto che bisogna ricercare le nostre radici comuni
di resistenza all’oppressione addirittura nel momento in cui Roma cade sotto le
spade dei barbari! Un autentico grido di dolore che un intero popolo vede
terminare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948.
Questa, e non altro, è la nostra Costituzione!”. Non potendo in questa
sede, per ovvi “limiti editoriali”, sviluppare a pieno l’intero argomento del
rapporto tra i Trattati dell’UE e la nostra Costituzione, mi limiterò a
riportare solo un esempio, cioè quello dell’esercizio della FUNZIONE
LEGISLATIVA (ossia il potere di fare le leggi) a livello europeo, e quindi –
molto in breve – il rapporto tra la produzione legislativa sovranazionale e
quella nazionale. Premessa. Un numero elevato di esseri umani deceduti nel
periodo che va dalla Rivoluzione francese alla Seconda Guerra Mondiale
(passando dai moti rivoluzionari dell’Ottocento), sono morti anche per questo
motivo: assegnare ad un Parlamento eletto direttamente dal popolo il potere
esclusivo di esercitare la funzione legislativa, cioè il potere esclusivo di
fare le leggi! Bene. Se in Francia la Rivoluzione partorì la Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789) e la Costituzione del 1791 (ed
entrambe andavano in questo senso), in Italia – dopo i moti del 1848 – il regno
di Sardegna concesse lo Statuto Albertino (anch’esso assegnava la funzione
legislativa al Parlamento), mentre a Roma – nel 1849 – accadde qualcosa di più
grande: la Repubblica Romana di Mazzini concepì una Carta fondamentale dello
Stato che sarà la Madre morale e giuridica della nostra Costituzione vigente.
La Costituzione della Repubblica Romana fu discussa ed approvata (sotto il
cannoneggiamento francese) da un’Assemblea Costituente democraticamente eletta
a suffragio universale e diretto, e in essa era previsto che l’esercizio della
funzione legislativa dovesse spettare unicamente ad un’Assemblea eletta dal
popolo a suffragio universale e diretto. Arriviamo quindi alla nostra
Costituzione vigente (quella entrata in vigore il 1° gennaio 1948), la quale,
riprendendo idealmente la Costituzione della Repubblica Romana, prevede nella
sua Parte II che l’esercizio della funzione legislativa spetti esclusivamente
ad un Parlamento eletto dal popolo a suffragio universale e diretto (fatta
eccezione per i casi del decreto legge e del decreto legislativo – di
competenza del Governo – che comunque si collocano in una cornice fiduciaria
tra potere legislativo ed esecutivo), in un sistema di bicameralismo perfetto
(cioè un progetto o un disegno di legge che vogliano diventare legge, devono
essere approvati nel medesimo testo sia dalla Camera dei deputati che dal
Senato della Repubblica)… Questa, molto in breve, una delle conquiste
democratiche costate centinaia di milioni di morti… Riepilogando quanto sopra
premesso, e prendendo ad esempio il nostro ordinamento costituzionale, uno
degli elementi più importanti sotto l’aspetto dell’esercizio della funzione
legislativa è il seguente: perché un progetto o un disegno di legge diventino
legge (e quindi producano effetti giuridici), oltre a dover superare il doppio
passaggio parlamentare (il cosiddetto bicameralismo paritario), devono
percorrere una procedura democratica dettata a tutela delle minoranze, così
come stabilito dagli artt. 70 e segg. della Costituzione… In pratica, perché i
cittadini italiani siano destinatari dell’applicazione di norme giuridiche (le
leggi), queste devono essere esclusiva espressione della volontà di un
Parlamento eletto direttamente dal popolo, in modo tale che quest’ultimo abbia
un controllo di natura elettorale e politica sul Parlamento stesso… e per come
è scritta la nostra Costituzione, le procedure di adozione delle leggi
garantiscono ampiamente anche le minoranze. Infine, una volta terminato l’iter
di formazione delle leggi, queste sono sottoposte alla promulgazione del
Presidente della Repubblica, il quale può esercitare la facoltà del rinvio al
fine di chiedere alle Camere una nuova deliberazione. Non contenta, l’Assemblea
Costituente introdusse anche un controllo postumo sulle leggi e sugli atti
aventi forza di legge, assegnando alla Corte Costituzionale il potere di
giudicare sulla conformità di una legge – o di un atto avente forza di legge –
al dettato costituzionale. Non è un caso, infatti, che la nostra Costituzione
sia definita la più bella e la più democratica del mondo; ma una meraviglia del
genere (al pari di tutte le Costituzioni degli Stati membri dell’UE) dava e da
fastidio al nuovo Ancien Régime rappresentato da questa Unione Europea.
I Trattati dell’UE (quindi dal Trattato di Maastricht in poi) hanno – di fatto
– sospeso l’efficacia delle Costituzioni degli Stati membri dell’Unione, e in
primis hanno reso inefficace il sacrosanto principio che la funzione
legislativa spetti esclusivamente ad un Parlamento eletto direttamente dal
popolo. Infatti, come previsto – da ultimo – dal cosiddetto Trattato di Lisbona
(che non è un unico Trattato ma è un’accozzaglia di norme incomprensibili e
scoordinate tra di loro con le quali si sono riformati due precedenti
Trattati), la funzione legislativa a livello europeo non spetta più al solo
Parlamento, bensì congiuntamente a due organi, vale a dire al Consiglio dell’UE
(altrimenti detto Consiglio o Consiglio dei Ministri, un organismo non eletto
dal popolo e composto – a livello ministeriale – da un membro per ciascuno
Stato membro) e al Parlamento europeo (composto da deputati eletti direttamente
dai cittadini di ciascuno degli Stati membri dell’UE), ed entrambi la
esercitano (cioè fanno le leggi europee) in una procedura congiunta di adozione
dell’atto giuridico dell’Unione. Fin qui, almeno apparentemente, non ci sarebbe
nulla di eccessivamente preoccupante, e invece adesso capirete come la
democrazia è stata tradita e calpestata dai Trattati europei. Attraverso
diverse pronunce susseguitesi nei decenni da parte della nostra Corte
Costituzionale (che con gli anni è diventata uno strumento di potere al
servizio della dittatura oligarchica dell’UE), gli atti giuridici dell’Unione
Europea (mi riferisco in questo caso specifico al Regolamento dell’UE) sono
direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, e, in caso di
contrasto tra un Regolamento dell’UE e una legge approvata da ciascun
Parlamento nazionale, il primo (cioè il Regolamento) prevale sulla norma di
diritto interno, cioè sulla legge nazionale. In altre parole, le Fonti del
diritto europeo derivato (Regolamenti, Direttive etc…) si collocano – nella
scala gerarchica delle Fonti del Diritto – su di un livello superiore rispetto
alle leggi e agli atti aventi forza di legge approvati da ciascun Parlamento
nazionale, quindi le leggi nazionali (cioè quelle approvate secondo le
procedure democratiche previste ad esempio dalla nostra Costituzione), di
fronte ad un contrasto con gli atti giuridici dell’UE, devono essere
disapplicate direttamente dal giudice nazionale, cioè perdono di efficacia ad
esclusivo vantaggio della normativa europea (approvata come vedremo più
avanti). Per di più il Regolamento dell’UE, perché produca i suoi effetti
giuridici direttamente vincolanti in ciascuno degli Stati membri dell’Unione,
non necessita né di una ratifica (come avviene invece per i Trattati
internazionali) né di alcuna procedura di recepimento da parte dei Parlamenti
nazionali (come avviene ad esempio nel caso delle Direttive). Come ho scritto
pocanzi, gli atti giuridici dell’UE (che, ripeto, superano le leggi nazionali)
sono adottati dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo attraverso una
procedura congiunta di adozione dell’atto. Questa procedura congiunta
(limitandomi a spiegare brevemente solo quella ordinaria) è composta di quattro
fasi (tre più quella dell’eventuale conciliazione che rappresenta la terza
fase). In pratica, accade questo: la Commissione europea (un organo
potentissimo non eletto e che esercita il potere esecutivo, quindi rappresenta
il Governo dell’UE) presenta sia al Consiglio dell’UE che al Parlamento europeo
le proposte degli atti giuridici da adottare. A questo punto (facendola molto
breve perché le quattro fasi della procedura ordinaria sono difficilissime da
spiegare in poche righe) il Parlamento europeo, per poter presentare
emendamenti alle proposte della Commissione o eventualmente respingere o
emendare le posizioni del Consiglio, necessita (in ogni caso) di un voto della
maggioranza dei suoi componenti, cioè il Parlamento europeo ha il potere di
emendare una proposta della Commissione o respingere la posizione espressa dal
Consiglio solo con un voto a maggioranza assoluta dei suoi membri (50% + 1 dei
componenti l’Assemblea)! Pazzesco, ma è così! E non è finita qui. Qualora la
seconda fase della procedura ordinaria si concluda con un nulla di fatto, i
Trattati prevedono una terza fase (cosiddetta di conciliazione) dove pochissimi
membri del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo si siedono attorno ad un
tavolo per mettersi d’accordo sul contenuto dell’atto giuridico da adottare;
atto che (se trattasi di un Regolamento) sarà direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri, senza alcuna ratifica né recepimento da parte dei
Parlamenti nazionali! Se questa non è Oligarchia allo stato puro, ditemi che
cos’è! Ciò detto, la funzione legislativa dell’UE (che come abbiamo visto
incide direttamente sulla vita di tutti i cittadini europei e supera il frutto
della funzione legislativa degli Stati membri) è esercitata congiuntamente da
un Parlamento eletto direttamente dai cittadini di ciascuno Stato membro (che
però, per “dire la sua”, deve necessariamente esprimersi a maggioranza assoluta
dei suoi membri, e, semmai avesse l’indipendenza di “ribellarsi”, lo si fa
sedere a tavolino nella segrete stanze) e da un organo – il Consiglio dell’UE –
non eletto da nessuno e composto dai ministri di ciascuno Stato membro
competenti per materia. Per quanto concerne, invece, l’iniziativa legislativa
(cioè il potere della proposta degli atti giuridici da adottare), essa è
esercitata dalla Commissione europea (il Governo dell’Unione, composto da
soggetti non eletti e nominati da ciascuno degli Stati membri): a tal proposito
qualcuno potrebbe obiettare che pure la Costituzione italiana assegna
l’iniziativa legislativa anche al Governo (il quale può presentare alle Camere
propri disegni di legge), ma il Governo italiano è legittimato ad esercitare le
sue funzioni solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto un voto di fiducia (per
appello nominale) da parte di entrambi i rami del Parlamento. In Europa,
invece, non è esattamente così: la Commissione europea non è destinataria di un
vero e proprio voto di fiducia da parte del Parlamento europeo, infatti
quest’ultimo elegge il Presidente della Commissione a maggioranza assoluta dei
suoi membri (tenendo ovviamente conto del risultato delle elezioni europee), ma
solo dopo mesi esprime un voto di approvazione nei confronti dell’intera
Commissione, voto che non equivale – tecnicamente – ad un voto di fiducia come
quello che conosciamo noi nel nostro ordinamento costituzionale. Medesimo
discorso va fatto anche per un eventuale “voto di sfiducia”, che i Trattati
definiscono “mozione di censura”, la quale può essere, sì, votata dal
Parlamento europeo nei confronti della Commissione (e produce l’effetto delle
dimissioni di quest’ultima), ma nella pratica è del tutto irrealizzabile perché
occorre che la mozione stessa sia approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei voti
espressi dall’aula, sempre che il risultato non sia inferiore alla maggioranza
dei membri che compongono il Parlamento! Tutto ciò premesso, appare dunque
evidente come i Trattati dell’UE abbiano svuotato non solo le Costituzioni
degli Stati membri, ma anche il Parlamento europeo, il quale non solo non
esercita a pieno la funzione legislativa che è propria di un’Assemblea eletta
direttamente dal popolo (principio costato centinaia di milioni di morti), ma
non vota e non revoca – nella sostanza – la fiducia alla Commissione! Ciò
detto, il sangue versato dalla Rivoluzione francese in avanti è stato
vergognosamente tradito e calpestato da questa UE e dai suoi Trattati. Era la
fine del 1997, e avevo da pochi mesi iniziato a frequentare il primo anno di
Giurisprudenza all’Università di Lecce. Ricordo – come se fosse ieri – che il
mio professore di Diritto Costituzionale diceva sempre che la nostra
Costituzione è la Madre delle Fonti del diritto, e che anche i Trattati europei
(nello specifico le leggi di autorizzazione alla loro ratifica approvate dal
nostro Parlamento) le debbono essere conformi. Lascio al lettore ogni libero
commento! E’ dunque giunta l’ora che il popolo si svegli e prenda
coscienza!"
grazie Avv. :-)
grazie Avv. :-)
leggete e diffondete
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